La Cassazione ha ritenuto necessario sottoporre alla valutazione del Primo Presidente, ed eventualmente delle Sezioni Unite, la questione sulla portata dell’estensione temporale del principio – che ha condotto a riconoscere l’obbligo risarcitorio per le posizioni a cavallo del 1982 – 1983, per il periodo successivo al 1.1.1983 – anche in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato il corso antecedentemente al 1982, sempre relativamente alla frazione temporale successiva al 1982, in ragione della evidenziata carenza di convincenti ragioni giustificative della esclusione affermata dalla giurisprudenza di legittimità. Il riconoscimento del diritto risarcitorio anche per il periodo successivo al 1982 potrebbe, invero, trovare fondamento nel principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo protrarsi nel tempo, ciò che dovrebbe essere oggetto di valutazione in ragione dell’evidenziato perdurare del contrasto giurisprudenziale, che non può ritenersi – allo stato – affatto superato.

No responses yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Latest Comments