dopo la riforma del 2012, la tutela reintegratoria, prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ha assunto un carattere “eccezionale” e dunque di stretta interpretazione. Ragion per cui essa non può essere disposta laddove non espressamente tipizzata dai contratti collettivi.
Particolarmente interessante è il passaggio in cui si afferma che è vietata – ai fini dell’applicazione del 18, c. 4 – l’interpretazione analogica della norma contrattuale, così come quella estensiva, consentita esclusivamente quando si riscontra la contrarietà tra la disposizione patrizia e la volontà delle parti contraenti (contra, anche se in una fattispecie parzialmente diversa, cfr. Trib. Roma del 9 giugno 2020).
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