Il lavoratore, cui l’art. 2103 c.c. riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione, ha altresì diritto, a maggior ragione, a non essere allontanato da ogni mansione, cioè ha il diritto all’esecuzione della prestazione lavorativa, e che la violazione di tale diritto all’esecuzione della prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, salvo che l’inattività del lavoratore sia riconducibile ad un lecito comportamento del datore di lavoro stesso, in quanto giustificata dall’esercizio dei poteri imprenditoriali, garantiti dall’art. 41 Cost., o dall’esercizio dei poteri disciplinari (Cass. n. 4766/2006, fra le numerose conformi).

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