La sentenza riguarda un contratto a tempo determinato prorogato nel c.d. periodo bianco disposto dal “Decreto dignità” del 2018 (ossia fra il 12 agosto 2018 e il 31 ottobre 2018), i cui effetti si sono prodotti dalla data di entrata in vigore a pieno regime del D. Lgs 87/18. Nel caso, la proroga aveva avuto effetto il 1° novembre 2018, a periodo transitorio scaduto, ma era stata comunicata qualche giorno prima, pretendendo la Società di non doversi applicare il nuovo regime legale della motivazione della proroga. Il Giudice, nell’individuare la normativa applicabile, ha statuito che con riferimento alla proroga deve aversi riguardo non alla data della stipula, bensì al momento in cui gli effetti della proroga stessa si producono. Sino a tale momento, infatti, il contratto a tempo determinato continua ad avere una copertura legale sino alla sua naturale scadenza.
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