Arrivata la tanto attesa pronuncia della Corte di Cassazione sulla ultradecennale vertenza dei lavoratori ex Alitalia e non transitati nelle aziende subentranti nella gestione del trasporto aereo.
La Corte, con ordinanza di ieri, ha affermato, tra gli altri, i seguenti principi:
1) l’accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente;
2) l’interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
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