Con sentenza del 30 giugno 2022, Il Tribunale di Spoleto ha annullato il licenziamento intimato nel settembre del 2020 per falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente di una ASL, ritenendo che l’Azienda sanitaria fosse decaduta dall’esercizio del potere disciplinare per tardività nella conclusione del procedimento (chiuso al 121esimo giorno rispetto ai 120 disponibili).
In particolare, il Giudice ha applicato la disciplina dei termini del procedimento disciplinare di cui all’art. 55bis, c. 4, del D. Lgs. 165/2001 ante Riforma Madia (D.Lgs. 75/2017) perché, mentre l’ultimo dei fatti contestati (falsa attestazione) si era – secondo il datore – verificato il 29.5.2018 e, dunque, nel vigore della Riforma Madia, in realtà l’ultimo episodio effettivamente sanzionato risaliva al giorno 28.4.2017 e, quindi, dato che – ai sensi dell’art. 22, c. 13, D.Lgs. 75/2017 – rilevano solo i fatti “commessi”, la disciplina applicabile ratione temporis è quella cd. Brunetta (D.Lgs. 150/2009).
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