La Cassazione rileva che l’obbligo datoriale di protezione di cui all’art. 2087 c.c. ricomprende anche il dovere di tutelare i dipendenti da tecnopatie dovute a costrittività organizzativa e di astenersi dall’adottare iniziative che possano determinare il crearsi di condizioni lavorative stressogene (c.d. straining).
In forza di tale principio, il giudice, anche qualora accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo a configurare un’ipotesi di mobbing, è comunque tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto –, possa presuntivamente ritenersi sussistente il più tenue danno da straining.
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