La Corte d’appello di Bologna, con una sentenza del febbraio 2020, accertata l’illegittima scissione del ramo d’azienda in violazione del disposto dell’art. 2112 c.c. e, dunque, il trasferimento del rapporto di lavoro del lavoratore appartenente al ramo ceduto, ha dichiarato inefficace il successivo licenziamento intimato dalla società cedente, poiché la stessa non rivestiva più la qualifica di datore di lavoro: secondo la Corte d’appello “al momento del licenziamento il rapporto tra le parti era di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non possono ritenersi idonee ad incidere sul rapporto giuridico in essere” con la società cessionaria.
No responses yet