Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di un gruppo di lavoratori che agivano in giudizio al fine di ottenere l’accertamento dell’inquadramento nel livello superiore rispetto a quello contrattualmente previsto e la condanna per le differenze retributive, in solido ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 279/2003, della Società datrice di lavoro e della Società committente.
Il Giudice ha accertato la nullità dei verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori alla cessazione del rapporto con l’appaltatore poichè ha ritenuto che il verbale di conciliazione sottoscritto sia un atto “di finale regolazione del rapporto di lavoro”, senza comportare preclusioni per l’instaurazione di un giudizio come quello proposto, non ravvisandosi nell’accordo prodotto l’intenzione di comporre una controversia in atto o prevista.
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